Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto Fiscale 2020, i contribuenti da quest’anno, oltre a usufruire dei bonus casa per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni, bonus arredi ed elettrodomestici e adeguamento antisismico possono beneficiare di una nuova detrazione irpef 2020, cioè quella per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute.

Con il bonus facciate i contribuenti possono usufruire di questo sgravio in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non.

In base all’emendamento depositato presso la commissione Bilancio del Senato e approvato in via definitiva nella Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate è stato così modificato:

è diventato un bonus autonomo, sganciato da qualsiasi riferimento al bonus ristrutturazioni.

Non può essere applicato agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi. Sono ammessi solo gli interventi relativi a “strutture opache” della facciata, su balconi o su ornamenti o fregi. Sono esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come gli infissi.

Il bonus non è ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione.

Un altro correttivo introdotto riguarda l’allineamento tra la  disciplina del bonus facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. Lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane quindi al 90%. Nel caso si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata, sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, questo indurrà molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto dei requisiti ci saranno controlli a campione.

Il bonus facciate 2020 pari al 50% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo, come alberghi e società che possiedono immobili a uso strumentale.

Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati dal decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Ricapitolando l’articolo 25 del DDL di bilancio 2020 prevede la detrazione delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relativi agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero della facciata e al restauro della facciata.

La detrazione delle spese è pari al 90% e vale solo per le spese 2020, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.

Per questo bonus non è previsto alcun limite di spesa massima, sarà riconosciuta anche in caso di manutenzione ordinaria e quindi sarà sufficiente ritinteggiare la casa per usufruire del bonus; è cumulabile con altre misure di risparmio energetico, quindi si potrà ritingeggiare la facciata e allo stesso tempo intervenire con lavori agevolabili con l’ecobonus. Inoltre rientrano anche le perizie e sopralluoghi, gli attestati di prestazione energetica, ponteggi e smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.

Il bonus è ammesso nelle zone A e B individuate dall’articolo del Decreto n.1444/1968 del Ministero dei Lavori Pubblici, la prima include le parti del territorio interessati da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

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GAG.